Prima casa - nuove agevolazioni
Il decreto Sostegni-bis ha introdotto nuove agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione da parte dei giovani (art. 64, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, in vigore dal 26 maggio 2021).
L’acquisto della prima casa non di lusso (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9), da parte di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato, e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, è esente dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.
L’esenzione si applica all’acquisto della proprietà oppure della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, e secondo la prima interpretazione sembra estendersi anche alle pertinenze della prima casa.
Per gli atti soggetti a IVA, questa deve essere regolarmente versata, ma l’acquirente ha diritto a un credito d'imposta di corrispondente importo, che potrà essere utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce successivamente presentati, oppure in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto.
In presenza dei requisiti sopra indicati, è inoltre prevista l’esenzione dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, normalmente applicata nella misura dello 0,25%, sui mutui stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa di abitazione. A tal fine deve essere inserita nell’atto di finanziamento una specifica dichiarazione della parte mutuataria circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Queste agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
L’acquisto della prima casa non di lusso (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9), da parte di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato, e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, è esente dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.
L’esenzione si applica all’acquisto della proprietà oppure della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, e secondo la prima interpretazione sembra estendersi anche alle pertinenze della prima casa.
Per gli atti soggetti a IVA, questa deve essere regolarmente versata, ma l’acquirente ha diritto a un credito d'imposta di corrispondente importo, che potrà essere utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce successivamente presentati, oppure in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto.
In presenza dei requisiti sopra indicati, è inoltre prevista l’esenzione dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, normalmente applicata nella misura dello 0,25%, sui mutui stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa di abitazione. A tal fine deve essere inserita nell’atto di finanziamento una specifica dichiarazione della parte mutuataria circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Queste agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.